Il Codice di diritto canonico, al canone 803, è esplicito nel precisare ciò che formalmente definisce una scuola come ‘cattolica’:
- §1. Per scuola cattolica si intende quella che l’autorità ecclesiastica competente o una persona giuridica ecclesiastica pubblica dirige, oppure quella che l’autorità ecclesiastica riconosce come tale con un documento scritto.
- §2. L’istruzione e l’educazione nella scuola cattolica deve fondarsi sui principi della dottrina cattolica; i maestri si distinguano per retta dottrina e per probità di vita.
- §3. Nessuna scuola, benché effettivamente cattolica, porti il nome di scuola cattolica, se non per consenso della competente autorità ecclesiastica”.
Cfr. nota 14 in La scuola cattolica risorsa educativa della chiesa locale per la società. Nota pastorale. Conferenza Episcopale Italiana 2014.
Cfr Codice di diritto canonico, can. 806 § 2. La Congregazione per l’educazione cattolica ha precisato icasticamente che la prima caratteristica di una scuola cattolica è quella di essere “scuola” («se non è “scuola”, e della scuola non riproduce gli elementi caratterizzanti, non può essere scuola “cattolica”», La scuola cattolica, n.25).
Potremmo esemplificare aggiungendo che una scuola è tale se comporta strutture funzionali, competenze professionali, rigore della ricerca culturale e della fondazione scientifica dei contenuti proposti, strumenti e materiali didattici adeguati, modalità organizzative e di gestione efficienti ed efficaci, rapporti interattivi con il territorio e le sue istituzioni pubbliche e private, ecc.